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EMERGENZA DIFFUZIONE COVID-19, CHIUSURA UFFICI
Si informa la Spettabile Clientela che, in adeguamento alle disposizioni contenute negli ultimi Decreti emanati allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale (poiché la curva epidemiologica della diffusione è ancora in crescita) e alla luce delle possibili ulteriori restrizioni già annunciate, lo scrivente Studio ha deciso, a titolo cautelativo, anche in considerazione che non vi sono adempimenti in prossima scadenza, al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e clienti e di dare il proprio contributo per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione, di adottare per l’intera durata della prossima settimana la chiusura della propria sede.Le emergenze e la gestione delle pratiche urgenti verranno in ogni caso garantite.
CIRCOLARE NUMERO 13/2020 DEL 20/03/2020 - LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO CURA ITALIA
Informiamo la gentile clientela che le novità del Decreto Cura Italia sono state illustrate a mezzo circolare ed inviate via mail.
CIRCOLARE N. 12/2020 DEL 13/03/2020 - CORONAVIRUS: PROROGATI TERMINI VERSAMENTI FISCALI 16 MARZO, NUOVE SCADENZE E SOSPENSIONI IN PROSSIMO DECRETO LEGGE
Il MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato Stampa N° 50 del 13/03/2020 delle ore 18.40 ha informato che “i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
CIRCOLARE NUMERO 11/2020 DEL 12/03/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS, NUOVE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO (DPCM 11/03/2020)
Il nostro Governo con DPCM 11/03/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha adottato, sull’intero territorio nazionale con effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, le seguenti misure:1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività, di seguito individuate:- Ipermercati- Supermercati- Discount di alimentari- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici- Farmacie- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono- Commercio effettuato per mezzo di distributori automaticiSono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle seguenti:- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia- Attività delle lavanderie industriali- Altre lavanderie, tintorie- Servizi di pompe funebri e attività connesse4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, che rimangono operative, viene raccomandato quanto segue:- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;In relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 devono essere favorite, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.Per tutte le attività non sospese il Governo invita al massimo utilizzo delle modalità di SMART WORKING (lavoro agile).
EMERGENZA CORONAVIRUS - IN ATTESA DELLE MISURE DI AIUTO
Con riferimento alla situazione di EMERGENZA determinata nel nostro Paese dal diffondersi del Coronavirus invitiamo tutta la clientela a voler attendere con pazienza le disposizioni che il Governo sta approntando per affrontare questo doloroso momento a sostegno non solo della salute pubblica ma anche della crisi economica che tale situazione sta determinando.Lo scrivente studio provvederà a informare con tempestività di qualsiasi novità in tema di proroghe di pagamento, aiuti fiscali e contributivi e di tutte le misure di sostegno per imprese e famiglie che il nostro Governo sta valutando di mettere in campo.Al momento non vi sono ancora dati certi e anche nelle conferenze stampe tenute dal nostro Premier sono stati espressi solo indirizzi di carattere generale.In via orientativa è stata indicata la data di domani 13/03 quale momento in cui verranno rese note le disposizioni di interesse.
EMERGENZA CORONAVIRUS - DATORI DI LAVORO - DPCM 11/03/2020 E MISURE DA ADOTTARE
Si richiama l’attenzione dei Datori di Lavoro ancora in attività che il DPCM 11/03/2020 dispone quanto segue:1. Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio con rispetto della distanza interpersonale di un metro, come principale misura di contenimento, e con l’adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.);2. Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro (liquido lavamani, sanificazione degli ambienti e delle superfici).Si invita inoltre a volersi relazionare con i medici competenti del lavoro incaricati per eventuali ulteriori informazioni specifiche.
CIRCOLARE NUMERO 10/2020 DEL 11/03/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS, DECRETO #IORESTOACASA, DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO (PUBBLICATE IL 10/03/2020)
1. ZONE INTERESSATE DAL DECRETO• Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.• Sono ancora previste zone rosse?No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.2. SPOSTAMENTI• Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.• Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.• Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.• Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.• Come si devono comportare i transfrontalieri?I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).• Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.• Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.• È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.• È consentito fare attività motoria?Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. • Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).• Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.• L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.• Sono separato-a / divorziato-a, posso andare a trovare i miei figli?Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.3. TRASPORTI• Sono previste limitazioni per il transito delle merci?No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.• I corrieri merci possono circolare?Sì, possono circolare.• Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.• Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.4. UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI• Gli uffici pubblici rimangono aperti?Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. • Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle. • Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.• Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.5. PUBBLICI ESERCIZI• Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.• Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.• Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).• I mercati possono restare aperti?I mercati coperti in analogia dei centri commerciali o dei supermercati possono restare aperti ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi ma devono contingentare le entrate dei clienti per garantirne la distanza di sicurezza. I mercati all’aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone.• Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.• Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).6. SCUOLA• Cosa prevede il decreto per le scuole?Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.7. UNIVERSITÀ• Cosa prevede il decreto per le università?• Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.• Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.• Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.• Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.• Cosa succede a chi è in Erasmus?Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.8. CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE• Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).• Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.• Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.• I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.9. TURISMO• Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.• Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.• Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.10. AGRICOLTURA• Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?No, non sono previste limitazioni.• Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?No, non sono previste limitazioni.
CIRCOLARE NUMERO 08/2020 DEL 04/03/2020 - DICHIARAZIONI D'INTENTO, NOVITA' DAL 02/03/2020 (PROVVEDIMENTO DEL 27/02/2020)
Dal 02/03/2020 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di Dichiarazioni d’intento.Come disposto nel Provvedimento 27.2.2020 a partire dal 02.03.2020 le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio "Cassetto fiscale". Le suddette informazioni possono essere consultate anche tramite un intermediario delegato dai fornitori.La soppressione dell'obbligo da parte dell'esportatore abituale di consegnare / spedire le dichiarazioni d'intento al propri fornitori non appare una "semplificazione". Per ogni operazione il cedente / prestatore deve controllare il proprio Cassetto fiscale per verificare il ricevimento di una dichiarazione d'intento.Si ritiene utile in ogni caso richiedere ai propri clienti una copia della dichiarazione d'intento che invieranno o hanno inviato all'Agenzia, al fine di provvedere al controllo dell'avvenuto invio.Non è più previsto, quindi, che la dichiarazione d'intento sia• redatta in duplice esemplare;• numerata progressivamente e annotata entro 15 giorni dall'esportatore abituale e dal fornitore / prestatore.L’ esportatore abituale dovrà pertanto predisporre le dichiarazioni d'intento e inviarle telematicamente all'Agenzia delle Entrate.Il fornitore dovrà invece riscontrare dal proprio Cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale e indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione.Si richiama infine la Vostra attenzione sul regime sanzionatorio che prevede in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate senza aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento, è applicabile (al fornitore dell'esportatore abituale) la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta.
CIRCOLARE NUMERO 07/2020 DEL 02/03/2020 - EMERGENZA CORONAVIRUS, LE NUOVE DISPOSIZIONI
Il Dpcm 1 marzo 2020, già pubblicato in GU, stabilisce per la Regione Lombardia quanto segue1. la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;2. il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;3. la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;4. è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);5. l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;6. la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;7. la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;8. lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;9. l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;10. l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;11. la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;12. la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;13. la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;14. l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Per la Lombardia inoltre è stato disposta specificatamente la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
CIRCOLARE NUMERO 06/2020 DEL 26/02/2020 - FAQ REGIONE LOMBARDIA
Si riportano di seguito le Faq pubblicate sul sito della Regione Lombardia che riguardano l’Ordinanza pubblicata il 23/02/2020 per l’emergenza Coronavirus:1. CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione. In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020. 2. I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTE ALL’ORDINANZA?No, i bar che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita…) non sono soggetti alle restrizioni previste all’ordinanza.3. CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.4. IN QUALI CASI IL BAR PUO' RIMANERE APERTO?I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio. Con riferimento a questo chiarimento si invitano le aziende interessate a voler contattare le Autorità competenti per accertarsi dell’effettiva possibilità di apertura.5. QUALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali.6. QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.7. L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

Schioppa & Schioppa Studio Associato

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