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CIRCOLARE NUMERO 05/2020 DEL 24/02/2020 - PROVVEDIMENTI URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
Nella giornata di ieri la Regione Lombardia ha disposto la chiusura delle attività commerciali nei seguenti termini:- I bar, i locali notturni e gli esercizi di intrattenimento al pubblico devono chiudere dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;- gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati dovranno chiudere nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari.Per ora rimangono aperti i ristoranti e anche i trasporti pubblici restano regolari.La Regione Lombardia ha messo a disposizione il numero 800 89 45 45 per informazioni e segnalazione di casi sospetti.Per informazioni generali i cittadini possono chiamare il numero nazionale 1500.L’ordinanza, valevole fino al 1 MARZO 2020, prevede quindi:- chiusura BAR – PUB – DISCOTECHE - LOCALI NOTTURNI dalle ore 18- chiusura CINEMA – MUSEI- divieto svolgere EVENTI- MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE CHE COMPORTANO RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO O PRIVATO di carattere culturale, sportivo, ludico o religioso (divieto sfilate e feste carnevale, cene/feste organizzate, messe religiose, gite organizzate, iniziative che comportano assembramenti di persone, etc.)- sospensione VIAGGI D’ISTRUZIONE – ATTIVITA’ SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE (fatto salvo pubblica utilità e servizi essenziali)NON sono compresi tra i divieti e pertanto potranno per ora rimanere aperti:- esercizi commerciali- mercati- ristoranti
CIRCOLARE NUMERO 04/2020 DEL 18.02.2020 - IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (EX MAXI AMMORTAMENTO)
La Finanziaria 2020 ha rivisto la disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi prevedendo, in luogo del c.d. maxi / iper ammortamento, usufruibili quali maggiori costi deducibili dal reddito, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.In particolare i nuovi crediti d’imposta spettano per gli investimenti effettuati nel 2020 (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):- in beni strumentali nuovi “generici” (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento): credito d’imposta pari al 6% del costo;- in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell’iper ammortamento): credito d’imposta differenziato in base al costo sostenuto (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni)- in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali): credito d’imposta è pari al 15% del costo.Sono esclusi dal beneficio (come per il maxi-ammortamento) gli investimenti in:- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR (a deducibilità limitata);- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;- fabbricati e costruzioni;- beni ricompresi nei gruppi V, XVII, XVIII- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.Il nuovo credito d’imposta spetta a: - imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito; - lavoratori autonomi. Si rammenta che, con riferimento al maxi ammortamento, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E aveva riconosciuto l’agevolazione anche in caso di attività esercitata in forma associata. Il beneficio può ora essere usufruito anche dai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.Il credito d’imposta in esame non spetta alle imprese: - in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati: - nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020; ovvero- entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.I beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Va evidenziato che ai fini del maxi ammortamento non assumeva rilevanza l’ubicazione territoriale della struttura aziendale cui il bene era destinato. L’acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà ovvero in leasing. In tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.ll credito d’imposta in esame è escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2020, per i quali entro il 31.12.2019: – è stato effettuato l’ordine– è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo. Per tali investimenti “resta ferma” la possibilità di usufruire del maxi ammortamento nella misura del 30%.Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:- in 5 quote annuali di pari importo;- a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati. Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.E’ invece possibile continuare ad usufruire di tale beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti (così, per poter mantenere l’agevolazione il nuovo bene non può avere un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%). Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.L’utilizzo del credito d’imposta in esame, come precisato dall’Agenzia negli incontri di inizio anno, non è soggetto alle limitazioni introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all’IRAP.Di conseguenza, ancorché l’importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del Modello REDDITI.Così, per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’01.01.2021.Il credito d’imposta:- non può essere ceduto / trasferito;- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.La concreta applicazione di detto obbligo per usufruire del nuovo credito d’imposta introdotto in sostituzione del super e dell’iper ammortamento, naturalmente presenta alcuni inconvenienti di ordine pratico conseguenti all’obbligo di riportare sui documenti di acquisto un espresso riferimento alla norma agevolativa.Tali inconvenienti nascono dalla constatazione che il vigente obbligo generalizzato di fatturazione elettronica mal si concilia con il nuovo adempimento richiesto ai beneficiari. Questa situazione richiede evidentemente un sollecito intervento del MISE per individuare, se possibile, modalità alternative per rispettare il predetto adempimento, in particolare anche dopo l’acquisizione dei beni agevolabili.In linea generale, inoltre, il nuovo credito risulta meno vantaggioso, in termini di ammontare di beneficio spettante, rispetto alla previgente agevolazione. Va tuttavia considerato che il nuovo credito d’imposta: - è fruibile anche dai contribuenti forfetari; - è utilizzabile nel modello F24, a decorrere dall’01.01 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, in compensazione di contributi, ritenute, IVA, imposte dirette, ecc. Tale possibilità risulta particolarmente vantaggiosa per le imprese in perdita fiscale. Il maxi ammortamento, rappresentando un maggior costo deducibile dal reddito, poteva determinare l’incremento della perdita, senza un immediato risparmio di imposte.
CIRCOLARE NUMERO 03/2020 DEL 15.01.2020 - TRACCIABILITA' DELLE DETRAZIONI
La Finanziaria 2020 ha disposto che detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15 del TUIR di seguito dettagliati è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 quali ad esempio, carta di debito, di credito o prepagata. La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.Gli oneri di cui all’art. 15 del TUIR sono i seguenti: 1. Interessi passivi e oneri accessori mutui agrari;2. Interessi passivi e oneri accessori mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;3. Compensi di intermediazione immobiliare relativi all’acquisto dell’abitazione principale4. Spese veterinarie;5. Spese per servizi di interpretariato dei soggetti sordomuti;6. Spese funebri;7. Spese per la frequenza di corsi universitari;8. Spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado comprese le erogazioni liberali;9. Spese sostenute in favore di soggetti affetti da DSA fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;10. Premi per assicurazione vita o infortuni;11. Premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi relativi ad unità immobiliari abitative;12. Spese per la ristrutturazione degli immobili (per le quali già sussiste l’obbligo al pagamento con bonifici bancari dedicati);13. Erogazioni liberali a favore di specifici soggetti;14. Spese per pratica sportiva dilettantistica per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni;15. Canoni relativi agli immobili locati a studenti universitari;16. Canoni di locazione finanziaria relativi ad abitazione principale;17. Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;18. Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico;19. Spese per il mantenimento dei cani-guida dei non vedenti.Per evidenti motivi documentali è necessario che ad ogni fattura relativa alle casistiche sopra elencate, sia per l’emittente che per il cliente, venga allegata la relativa ricevuta del pagamento tracciato. 
CIRCOLARE NUMERO 02/2020 DEL 15.01.2020 - FINANZIARIA 2020
In allegato la nuova Legge Finanziaria 2020 contenente le principali novità di natura fiscale in vigore dal 1° Gennaio 2020.
CIRCOLARE NUMERO 01/2020 DEL 15.01.2020 - LE NOVITA' DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARA 2020 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
In allegato le principali novità del Collegato alla Finanziaria 2020 dopo la conversione in legge.
CHIUSURA NATALIZIA 2019
Si avvisa la Spettabile Clientela che lo Studio rimarrà chiuso dal 23 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020.Le attività riprenderanno regolarmente il 03 gennaio 2020.Si comunica inoltre che tutte le richieste che perverranno in questo periodo verranno processate a partire dal 03 gennaio 2020.Cogliamo l’occasione per augurare un sereno Natale ed un gioioso 2020!
CIRCOLARE NUMERO 31/2019 DEL 13/12/2019 - FATTURE DI DICEMBRE 2019 REGOLE DI REGISTRAZIONE E DETRAZIONE DELL’IVA
A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito.Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).Il contribuente (al fine della detrazione) deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.Dalla registrazione nel registro Iva acquisti, di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972, devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota.La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,- fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.Per l’individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell’eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, si riportano le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato (da ultimo) dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019: “dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario”.In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:• il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante,• la casella Pec indicata risulta piena o non attiva,• il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente.Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
CIRCOLARE NUMERO 30/2019 DEL 06/12/2019 - FATTURE ELETTRONICHE SCARTATE DALL'SDI - OMESSA FATTURAZIONE - SANZIONI APPLICABILI
Con il Principio di diritto n. 23 del 11/11/2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di fatturazione elettronica chiarendo le sanzioni applicabili in caso di lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI che viene così assimilato all’omessa fatturazione.Se ne riporta il testo integrale.“Secondo quanto precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 – attuativo dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015 – da ultimo aggiornato con il successivo provvedimento prot. n. 164664 del 30 maggio 2019, «La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse» (cfr. il paragrafo 2.4).La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento (cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:- «fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);- «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).Troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’articolo 13 del medesimo d.lgs. (c.d. “ravvedimento operoso”).Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), tramite l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997):- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;- sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile (si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).
CIRCOLARE NUMERO 29/2019 DEL 06/12/2019 - LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 26.10.2019, n. 252, il DL n. 124/2019, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 27.10.2019, contenente alcune “disposizioni urgenti” in materia fiscale e per esigenze indifferibili tra le quali:- la possibilità di compensazione dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;- l’obbligo in capo al committente, che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera / servizio, di versare le ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impiegati dall’impresa appaltatrice nell’esecuzione della prestazione;- l’applicazione del reverse charge agli appalti con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente;- la proroga al 2020 dell’esenzione dall’obbligo di fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS;- la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante (€ 2.000 per il 2020 - 2021; € 1.000 dal 2022);- l’introduzione di una sanzione per i soggetti che rifiutano il pagamento tramite carta di debito / credito;- la corresponsione dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il 2019 l’acconto risulta pari al 90%);- l’adeguamento del regime IVA applicabile dalle scuole guida a seguito della (nota) sentenza della Corte di Giustizia UE. Esaminiamo quindi nel dettaglio le novità di maggior rilievoCESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONEArt. 2Con l’introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 è prevista l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica di un Provvedimento di:• cessazione della partita IVA ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto:− opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;− rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;• esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES) ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72.L’esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del Provvedimento di esclusione.Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:- richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;- o riportati nella dichiarazione successiva. L’utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo scarto del mod. F24.COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3 Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24: - del credito IVA annuale / trimestrale;- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito. Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:• preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;• presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA). In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario. L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.ATTIVITÀ DI CONTROLLOIl contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24. Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI Art. 4, commi 1 e 2Con l’intento di tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici o comunque che intervengono nell’esecuzione di opere / servizi, il nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 dispone che il committente (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera / servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera / servizio. L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera / servizio affidato.In tale contesto il Legislatore ha limitato la responsabilità del committente a quella derivante dall’omesso / tardivo versamento delle ritenute fiscali subite dai lavoratori e previsto che la somma necessaria per il versamento delle stesse sia messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti dal committente all’impresa affidataria.L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:• almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;• su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:1. riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;2. senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:• elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;• dati utili alla compilazione del mod. F24 per l’effettuazione dei versamenti;• dati identificativi del bonifico.L’impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.Le imprese appaltatrici / subappaltatrici, qualora non abbiano versato al committente la provvista nei termini previsti o non abbiano richiesto allo stesso di effettuare il versamento rivalendosi sui crediti già maturati, sono responsabili per:• la corretta determinazione delle ritenute;• la corretta esecuzione delle ritenute;• il versamento, senza possibilità di compensazione.I committenti sono responsabili per il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici:• entro il limite della somma dei bonifici ricevuti nei termini previsti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici / affidatarie e non corrisposti alla stessa data;• integralmente nel caso in cui non abbiano comunicato all’impresa appaltatrice / affidataria gli estremi del c/c su cui versare la provvista o abbiano eseguito pagamenti a favore di imprese affidatarie / appaltatrici / subappaltatrici inadempienti.Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:• non trasmettano i dati richiesti;• non versino la provvista per effettuare i versamenti;• non richiedano al committente di compensare quanto necessario per il versamento con il credito a proprio favore, ovvero richiedano di compensare con crediti inesistenti / non esigibili;il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.Qualora il committente, entro 90 giorni dalla scadenza, riceva dalle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici il versamento della provvista / richiesta di compensazione nonché i dati richiesti, lo stesso procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici entro 5 giorni.Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di “DURC fiscale” (le cui modalità di rilascio / riscontro saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate) dei seguenti requisiti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:• risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nei 2 anni precedenti• complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo superiore a € 2 milioni;• non abbiano iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.Infine, le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici non possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERAArt. 4, commi 3 e 4Con l’introduzione della nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17, DPR, n. 633/72 è esteso il reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.PREVENZIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTIArt. 6Ai sensi dell’art. 1, comma 937, Finanziaria 2018 per la benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con il mod. F24, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei citati depositi procede ad immettere in consumo / estrarre i prodotti.Con la modifica del comma 940 è previsto che la deroga all’applicazione del citato comma 937, relativa al versamento anticipato dell’IVA, può essere applicata solo qualora l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che oltre a presentare specifici criteri di affidabilità, presti idonea garanzia.Con la modifica del comma 941 è altresì previsto l’obbligo di versamento anticipato dell’IVA di cui al citato comma 937, ai prodotti di proprietà del gestore del deposito di capacità inferiore a 3.000 mc dal quale sono immessi in consumo / estratti (tale limite di capacità può essere rideterminato dal MEF).Con l’introduzione del nuovo comma 941-bis al citato art. 1, è disposto il divieto di utilizzo della dichiarazione d’intento per gli acquisti / importazioni definitive di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti di cui al citato comma 937.In deroga al predetto divieto, il nuovo comma 941-ter consente l’utilizzo della dichiarazione d’intento alle imprese ex art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95 (autotrasportatori di cose per conto terzi, ecc.) che acquistano ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestono la qualifica di depositario autorizzato e dai destinatari registrati, nonchè da soggetti diversi.ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE – Art. 8Con riguardo al gasolio commerciale usato come carburante ex art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/95, è introdotto un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI – Art. 9Con l’introduzione del nuovo comma 9-bis all’art. 1, DL n. 262/2006 è disposto l’obbligo di preventiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’acquirente non è tenuto al versamento dell’IVA tramite il mod. F24 ELIDE.In particolare, ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ex art. 4, comma 1, lett. b) e c), Decreto 26.3.2018.Le modalità di attuazione della verifica sono demandate all’Agenzia delle Entrate.DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO Art. 11L’art. 1, comma 1, lett. b), DL n. 262/2006, dispone la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti / assoggettati ad accisa.Ora è fissata al 30.6.2020 la data entro la quale trova applicazione tale obbligo, limitandone, in fase di prima attuazione, l’applicazione ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.Le modalità attuative sono demandate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE – Art. 14Con l’introduzione del nuovo comma 5 all’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati: O dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;O dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.In sede di attuazione della nuova disposizione l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy. La Relazione illustrativa al Decreto in esame precisa che tale disposizione è finalizzata a prevedere la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli ex art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72 (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIAArt. 15PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICACon la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, è previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.INVIO CON UN’UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICOAi sensi del comma 6-quater dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS. Il citato comma 6-quater è ora integrato con la previsione che, a decorerre dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso” un registratore telematico. IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provvedaal versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18A seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:- € 2.000 a decorrere dall’1.07.2020 fino al 31.12.2021;- € 1.000 a decorrere dall’1.01.2022.Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. “cambia valute”.È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:• per le violazioni commesse dall’1.07.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;• per quelle commesse a decorrere dall’1.01.2022 è pari a € 1.000.LOTTERIA DEGLI SCONTRINIArtt. 19, comma 1, lett. a) e 20 Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, l’art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:- il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente;- l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.Con la modifica del citato comma 540 i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.È prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto:• rifiuti il codice fiscale del contribuente;• o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.Fino al 30.6.2020 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso (sugli scontrini fiscali non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero ricevuta fiscale.PREMI CASHLESS – Art. 19, comma 1, lett. b)Con la riscrittura del comma 542 dell’art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI Art. 21Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”, le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico.Con l’aggiunta del nuovo comma 2-sexies al citato art. 5 è previsto che tale piattaforma può essere utilizzata anche anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015.In altre parole, come specificato nella Relazione illustrativa, l’obiettivo è quello di integrare la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati.CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICIArt. 22È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.Il credito d’imposta:- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino- alla conclusione dell’utilizzo;- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità- degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate all’Agenzia delle Entrate.MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO Art. 23L’art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito.Con l’introduzione del nuovo comma 4-bis al citato art. 15, è prevista a decorrere dall’1.7.2020 una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da parte del soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di pagamento.La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.IMPONIBILITÀ IVA SCUOLE GUIDA – Art. 32Con la modifica dell’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 è adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17 (Informative SEAC 26.3.2019, n. 99 e 4.9.2019, n. 245).In particolare, il precedente riferimento alle prestazioni “didattiche di ogni genere” è sostituito con “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”. La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020.Nell’ambito delle predette prestazioni d’insegnamento non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1. È opportuno che sia chiarito il trattamento IVA applicabile al conseguimento delle patenti di categoria diversa (ad esempio, AM, A, C, D, ecc.).In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 (non è chiaro se tale “esimente” è riferita ai soggetti che hanno applicato l’IVA ovvero a coloro che hanno continuato a considerare esenti le proprie prestazioni).Inoltre è soppresso l’esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale previsto dall’art. 2, lett. q), DPR n. 696/96 per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole.Contestualmente, fino al 30.6.2020 le autoscuole possono certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (utilizzo registratore telematico). COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL GETTITO ACCERTATO – Art. 34È prorogata fino al 2021 l’attribuzione ai Comuni che abbiano contribuito all’attività di accertamento, (ex art. 1, comma 12-bis, DL n. 138/2011) di una quota pari al 100% delle somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.INCENTIVI CONTO ENERGIA – Art. 36Al fine di superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000, c.d. “Tremonti ambiente” che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) di beneficiare della detassazione del costo degli investimenti ambientali, è previsto che il contribuente, per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE per la produzione di energia elettrica, deve versare una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE-TER” – Art. 37È stato prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019 il termine di pagamento dell’unica soluzione / prima rata delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione-ter” relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell’istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.La proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame “l’intervento normativo è volto ad evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «rottamazione -ter» entro il 30 aprile 2019 - ovvero che provengono dalla c.d. «rottamazione-bis» o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale - e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data del 31 luglio 2019” utilizzando il mod. DA-2018-R.1) Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-terUnica soluzione / 1° rata scadenza originaria 31.7.2019 scadenza prorogata 30.11.2019 2° rata 30.11.2019 16 rate successive A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)2) Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis con pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-terUnica soluzione / 1° rata scadenza originaria 31.7.2019 scadenza prorogata 30.11.2019 2° rata 30.11.2019 8 rate successive 31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)3) Soggetti che hanno aderito rottamazione-bis senza pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-terUnica soluzione / 1° rata scadenza originaria 31.7.2019 scadenza prorogata 30.11.2019 2° rata 30.11.2019 8 rate successive 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021)4) Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione-terUnica soluzione / 1° rata scadenza originaria 31.7.2019 scadenza prorogata 30.11.2019 2° rata 30.11.2019 8 rate successive 31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)REATI TRIBUTARI – Art. 39Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che:- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;- con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 2 del citato Decreto se l’ammontare degli elementi passivifittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:- l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;- in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del citato Decreto se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;- in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);- in caso di omesso versamento di ritenute dovute / certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;- in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Le suddette disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto in esame.ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO – Art. 52Con la sostituzione dell’art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 è previsto, per il 2019 e il 2020, un contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono”. In particolare, per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un contributo pari a € 30, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).RINNOVO PARCO VEICOLARE AUTOTRASPORTATORI Art. 53È previsto lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al rinnovamento del parco veicolare delle imprese attive in Italia e iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.In particolare, l’oggetto del finanziamento sono gli investimenti avviati dal 27.10.2019 fino al 30.9.2020 finalizzati all’acquisto, anche in leasing, di autoveicoli:- nuovi di fabbrica;- adibiti al trasporto di merci;- di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t;- a trazione alternativa a metano (CNG) / gas naturale liquefatto (GNL) / ibrida (diesel / elettrico) / elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.Per accedere all’agevolazione è necessaria la contestuale rottamazione di veicoli:- a motorizzazione termica fino a Euro 4;- adibiti al trasporto di merci;- di massa complessiva a pieno carico pari / superiore a 3,5 t.- Il contributo spettante, da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 20.000 per ciascun veicolo, è determinato dalla:- massa complessiva a pieno carico;- modalità di alimentazione.Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).Si evidenzia che il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni relative alle medesime tipologie di investimenti, inclusi gli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA – Art. 58A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF / IRES / IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%). La disposizione è applicabile anche ai soci / associati / collaboratori familiari / società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.Per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (40%). Di fatto, per tale anno la misura dell’acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.
CIRCOLARE NUMERO 28/2019 DEL 31/10/2019 - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - PROROGA TERMINI AL 20/12/2019
I soggetti Iva o i loro intermediari delegati hanno tempo per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre di quest’anno. Il nuovo termine è fissato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 733289 del 30/10/2019, che modifica nuovamente l’ultimo previsto del 31 ottobre 2019.Si fa inoltre presente che il recentissimo articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che “i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”.

Schioppa & Schioppa Studio Associato

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