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CIRCOLARE NUMERO 18/2019 DEL 24/04/2019 - OBBLIGO INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI
In vista dell’approssimarsi dell’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi:- dall’01.07.2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a E. 400.000,00 ovvero - dall’01.01.2020 per tutti gli altri soggettiSi illustrano di seguito gli aspetti principali del nuovo adempimento. In particolare si rammenta che:- la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati va effettuato tramite Registratori Telematici (o relativi Server-RT) che devono essere censiti / attivati / messi in servizio da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate;- prima dell’intervento del tecnico abilitato, l’esercente deve accreditarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario previa specifica delega.
CHIUSURA PASQUALE 2019
Si avvisa la spettabile Clientela che lo studio rimarrà chiuso nella giornata di Venerdì 19 Aprile 2019. Le attività riprenderanno regolarmente il 23 Aprile 2019.  Cogliamo l'occasione per augurare a tutti una buona Pasqua!
CIRCOLARE NUM. 17/2019 DEL 17/04/2019 - NUOVO ESTEROMETRO
Dall’01/01/2019 per le cessioni di beni e i servizi effettuati e ricevuti verso e da soggetti UE ed Extra UE, anche se identificati in Italia e anche se trattasi di operazioni non rilevanti ai fini IVA, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad un interpello del 27/03/2019, il contribuente deve trasmetterne mensilmente i dati relativi con modalità telematica all’ADE. Le uniche operazioni escluse sono quelle che transitano attraverso l’SDI e quindi quelle inerenti le fatture attive che il contribuente emette utilizzando la modalità elettronica anche nei confronti dei soggetti esteri.Tale comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. “esterometro” va presentata telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura attiva o di registrazione della fattura ricevuta.Il primo adempimento per l’anno 2019 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo è fissato al 30/04/2019.
CIRCOLARE NUM. 15/2019 DEL 17/04/2019 - DEFINIZIONE AGEVOLATA IRREGOLARITA' FORMALI
I contribuenti possono sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 24/10/2018, anche se già contestate ma con provvedimento non definitivo alla stessa data.La regolarizzazione si effettua con la rimozione delle irregolarità o dell’omissione e con il versamento della somma di E. 200,00 per ogni periodo d’imposta.Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo rispettivamente entro il 31/05/2019 e il 02/03/2020.
CIRCOLARE NUM. 14/2019 DEL 17/04/2019 - DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI
A circa due mesi dalla scadenza per fare domanda, fissata al 31 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 01/04/2019 ha definito le modalità applicative della pace fiscale fornendo tutte le istruzioni ed i chiarimenti per la definizione agevolata delle liti pendenti aventi come controparte l’Agenzia delle Entrate stessa.Il documento di prassi specifica quali sono gli atti ammessi alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ma si sofferma anche sui procedimenti esclusi dalla pace fiscale, quali bollo auto, controversie aventi ad oggetto ruoli e cartelle emesse ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, relative ad imposte e ritenute non versate.Al contrario, la pace fiscale si applica ai ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate partono dalla definizione dell’ambito d’applicazione della pace fiscale per le liti tributarie pendenti, ovvero delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. Il ricorso in primo grado dovrà esser stato notificato entro il 24 ottobre 2018.Lo sconto sarà variabile per i contribuenti che presenteranno domanda entro la scadenza del 31 maggio 2019 e l’importo da pagare sarà determinato in base allo stato e al grado della controversia (100 per cento, 90 per cento, 40 per cento, 15 per cento e 5 per cento) e riguarderà i seguenti contenziosi:• contenzioso instaurato presso le Commissioni tributarie provinciali, regionali, nonché le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;• contenzioso instaurato presso la Corte di cassazione;• controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). Di contro, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.La Pace fiscale, spiega la circolare n. 6/2019, riguarda soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 che comunque risultano non esauriti alla data di presentazione della domanda.Sono esclusi, ad esempio, i rapporti che, anche se pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, si considerino esauriti a seguito di deposito di sentenza della Cassazione che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.Inoltre, per individuare quali sono le liti tributarie ammesse alla pace fiscale la circolare n. 6 specifica che bisognerà far riferimento alle sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata o sia intervenuta in giudizio.Restano fuori dalla pace fiscale le controversie tributarie pendenti instaurate contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione (o l’ex Equitalia), nelle quali l’Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.Devono, inoltre, escludersi dalla definizione le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l’Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio.Si tratta ad esempio delle liti instaurate avverso le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o per l’irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici.La definizione delle liti pendenti potrà quindi avvenire:• con il pagamento di una somma pari al valore della controversia qualora, alla data del 24 ottobre 2018, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure il contribuente sia rimasto soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata e non ancora definitiva alla medesima data;• con il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;• con il pagamento di un importo percentuale del 40% o del 15% del valore della controversia diversificato in relazione allo stato del giudizio, nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018;• con il pagamento del 5% del valore della controversia, nel caso in cui la stessa sia pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.Le controversie inerenti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e del quaranta per cento negli altri casi.Per le liti pendenti relative alle sanzioni collegate al tributo, per la pace fiscale non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse da quelle previste dallo stesso articolo 6.I benefici della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti sono subordinati alla presentazione di un’apposita domanda (utilizzando il modulo pubblicato lo scorso 18 febbraio), entro la scadenza del 31 maggio 2019.Sarà questa la data entro la quale bisognerà versare l’importo dovuto per ciascuna controversia autonoma, ovvero la prima rata, avvalendosi dei codici tributo appositamente istituiti.La Pace fiscale che potrà essere perfezionata versando quanto dovuto a rate soltanto qualora l’importo netto dovuto sia superiore a 1.000 euro per ciascuna controversia autonoma. In tal caso, sarà possibile dilazionare il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con le seguenti scadenze:• prima rata entro il 31 maggio 2019;• rate successive alla prima con scadenza fissata il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019;• ultima rata in scadenza il 28 febbraio 2024.Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019, fino alla data del versamento. Inoltre, non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.
CIRCOLARE NUM. 13/2019 DEL 17/04/2019 - SALDO E STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO
A favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:• dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; • dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di “rottamazione-ter” di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell’Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.MODALITÀ DI ADESIONEIl soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l’altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:• l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;• l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.Entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:• non sussistano i requisiti previsti;ovvero• la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018, l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.Prima rata pari al 30% Entro il 30.11.2019Rate successive di pari importo (restante 70%) A decorrere dal 2020:entro il 31.7 e 30.11 di ogni annoDall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.Versamento di quanto dovutoAi fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:• quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:Valore ISEE Importo dovuto per la definizioneNon superiore a € 8.500 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessiSuperiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessiSuperiore a € 12.500 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;• quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest’ultimo caso:• il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.Prima rata pari al 35% Entro il 30.11.2019Seconda rata pari al 20% Entro il 31.3.2020Terza rata pari al 15% Entro il 31.7.2020Quarta rata pari al 15% Entro il 31.3.2021Quinta rata pari al 15% Entro il 31.7.2021• non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73. Rapporti con la “rottamazione-bis” e “la rottamazione-ter”I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla “rottamazione-bis” di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e “rottamazione-ter” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.ControlliQualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.
CIRCOLARE NUM. 12/2019 DEL 17/04/2019 - DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE-TER"
I carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 sono definibili con la cosiddetta Rottamazione-ter.Vi è quindi la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, delle somme:affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell’area riservata del proprio sito Internet.SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONELa definizione in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:• recupero di aiuti di Stato;• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;• risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all’importazione, per le quali l’art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.MODALITÀ DI ADESIONEIl soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:• entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;• utilizzando l’apposito modello.Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTEEntro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:• in unica soluzione;• in forma rateale con un numero massimo di 18 rate consecutive. In tal caso sul pagamento delle rate, sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.Il pagamento può essere effettuato:• mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;• mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;• presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi.Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili. EFFETTI DELLA DEFINIZIONEA seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73);• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..E’ previsto che, ai fini del rilascio del DURC, il soggetto deve dichiarare l’intenzione di aderire alla “rottamazione-ter” in esame.SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017La “rottamazione-ter” interessa anche i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, e che hanno provveduto, entro il 7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In tal caso è disposto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato: ·• in unica soluzione entro il 31.7.2019; • ovvero · in 10 rate consecutive di pari importo, sulle quali sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. Di fatto il pagamento va effettuato in un massimo di 5 anni (ultima rata 30/11/2023).L’ammissione alla “rottamazione-ter” è automatica e pertanto non è richiesta la presentazione del mod. DA-2018.La “rottamazione-ter”, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1-bis, DL n. 135/2018, è stata estesa anche ai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017 e che non hanno pagato, entro il 7.12.2018, le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato: • in unica soluzione entro il 31.7.2019; ovvero• in un numero massimo di 10 rate di pari importo, sulle quali sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. Di fatto il pagamento va effettuato in un massimo di 3 anni (ultima rata 30/11/2021). Al fine di accedere alla “rottamazione-ter” è necessario presentare il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019.
CIRCOLARE NUM. 11/2019 DEL 17/04/2019 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONTESTAZIONE
È confermata la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018. La definizione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/97.La dichiarazione deve essere presentata entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento, per i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, tenendo conto anche del raddoppio dei termini di cui all’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, DL n. 78/2009.Nella dichiarazione non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite di cui agli artt. 8 e 84, TUIR.Per i PVC consegnati a soggetti che producono redditi in forma associata di cui all’art. 5, TUIR o che hanno optato per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR, la dichiarazione in esame può essere presentata dai soci al fine di regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.Il versamento delle imposte autoliquidate nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione delle sanzioni ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e degli interessi.Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, oltre alle suddette somme devono essere corrisposti, a partire dall’1.5.2016, gli interessi di mora di cui all’art. 114, par. 1, Regolamento UE n. 952/2013. La definizione è perfezionata con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.5.2019.Per la sanatoria in esame trovano applicazione le disposizioni in materia di attestazione dell’effettivo versamento e inadempimento nel versamento delle rate ex art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 218/97. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.In sede di conversione è stato previsto che il versamento delle rate successive alla prima va effettuato entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e l’applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.In caso di mancato perfezionamento l’Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate. Va evidenziato che con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC i termini di accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs. n. 472/97 sono prorogati di 2 anni. 
CIRCOLARE NUM. 10/2019 DEL 17/04/2019 - PRESTAZIONI SANITARIE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
CIRCOLARE NUM. 09/2019 DEL 17/04/2019 - RIFINANZIAMENTO SABATINI TER 2019 - 2024
Per incentivare l’acquisto di beni strumentali è STATO previsto il rifinanziamento della c.d. “Sabatini-ter” per il periodo 2019-2024.Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019, è stato disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall’articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss. mm. ii.A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019, è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili.L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018 possono essere nuovamente oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti.

Schioppa & Schioppa Studio Associato

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