I carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 sono definibili con la cosiddetta Rottamazione-ter.Vi è quindi la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, delle somme:affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell’area riservata del proprio sito Internet.SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONELa definizione in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:• recupero di aiuti di Stato;• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;• sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;• risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all’importazione, per le quali l’art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.MODALITÀ DI ADESIONEIl soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:• entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;• utilizzando l’apposito modello.Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTEEntro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:• in unica soluzione;• in forma rateale con un numero massimo di 18 rate consecutive. In tal caso sul pagamento delle rate, sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.Il pagamento può essere effettuato:• mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;• mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;• presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi.Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili. EFFETTI DELLA DEFINIZIONEA seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73);• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..E’ previsto che, ai fini del rilascio del DURC, il soggetto deve dichiarare l’intenzione di aderire alla “rottamazione-ter” in esame.SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017La “rottamazione-ter” interessa anche i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017, e che hanno provveduto, entro il 7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In tal caso è disposto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato: ·• in unica soluzione entro il 31.7.2019; • ovvero · in 10 rate consecutive di pari importo, sulle quali sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. Di fatto il pagamento va effettuato in un massimo di 5 anni (ultima rata 30/11/2023).L’ammissione alla “rottamazione-ter” è automatica e pertanto non è richiesta la presentazione del mod. DA-2018.La “rottamazione-ter”, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1-bis, DL n. 135/2018, è stata estesa anche ai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017 e che non hanno pagato, entro il 7.12.2018, le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato: • in unica soluzione entro il 31.7.2019; ovvero• in un numero massimo di 10 rate di pari importo, sulle quali sono dovuti, dall’1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. Di fatto il pagamento va effettuato in un massimo di 3 anni (ultima rata 30/11/2021). Al fine di accedere alla “rottamazione-ter” è necessario presentare il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019.