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CIRCOLARE NUM. 08/2019 DEL 17/04/2019 - ESTROMISSIONE IMMOBILE PER DITTE INDIVIDUALI
La legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità di estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2019:• è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;• riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2019;• richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:               - nella misura del 60% entro il 30.11.2019;               - il rimanente 40% entro il 16.6.2020.L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, numero 5), del d.P.R. n. 633 del 1972.Ai sensi della norma citata, infatti, costituisce una cessione di beni "la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore (…) o ad altre finalità estranee all'impresa (…) con esclusione di quelli per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19” (circolare n. 26/E del 2016).
CIRCOLARE NUM. 07/2019 DEL 17/04/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2019, PRINCIPALI NOVITA'
A seguito degli attesi chiarimenti dell’ADE sulla Legge di bilancio 2019 (Circ. n. 8/e del 10/04/19) si riportano di seguito le principali novità:ESTENSIONE REGIME FORFETARIOAl regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.Requisiti di accessoA seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente. In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:• spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;• costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000. Cause di esclusioneSono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;• esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.• DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI• In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVAÈ confermato il mantenimento per il 2019 dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 2020) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).ALIQUOTA IVA PANETTERIA ORDINARIAIn sede di approvazione, con la sostituzione del comma 2 dell’art. 75, Legge n. 413/91, è previsto che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la preparazione del pane (ex Titolo III, Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, i cereali interi / in granella e i semi / semi oleosi / erbe aromatiche / spezie di uso comune.FLAT TAXÈ confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d’impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno. NUOVO REGIME PERDITE D’IMPRESAA seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che “a regime”:• per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;• per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;si applicano le stesse regole previste in materia di perdite d’impresa per le società di capitali.TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITIÈ confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminatoLe agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALIÈ confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.PROROGA IPER AMMORTAMENTOÈ confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017.PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICAÈ confermata la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIOÈ confermata la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR nelle stesse misure previste per il 2018.PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICIÈ confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVEIn sede di approvazione è stato disposto l’aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall’art. 29, DL n. 179/2012BONUS “ASILO NIDO”In sede di approvazione è stato aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. “asilo nido” per il triennio 2019 – 2021. BONUS CULTURA 18ENNIIn sede di approvazione è riproposto anche per il 2019 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVIÈ confermato il riconoscimento di un credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVEIn sede di approvazione per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto un contributo quantificato in base a specifiche tabelle a condizione che venga consegnato per la rottamazione un veicolo posseduto in proprietà o in leasing da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / ad un familiare convivente.PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONIÈ confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;alla data dell’1.1.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDIIn sede di approvazione è previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell’acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d’acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2.
CIRCOLARE NUM. 06/2019 DEL 17/04/2019 - DEDUCIBILITA' CARBURANTE
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente sull’indicazione della targa nella fattura elettronica relativa all’acquisto di carburante. Tale dato, è stato confermato, che non è obbligatorio ma l’indicazione facoltativa negli altri dati gestionali della e-fattura risulta consigliata ai fini della deducibilità del costo.
CIRCOLARE NUM. 05/2019 DEL 17/04/2019 - CREDITO D’IMPOSTA REGISTRATORI
Con il Provvedimento prot. n. 49842 del 28/02/2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.Il credito d’imposta è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento ed è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.Il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 ovvero: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali, strumenti elettronici quali addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Il credito verrà quindi indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
CIRCOLARE NUM. 04/2019 DEL 21/02/2019
Il 20 Febbraio 2019 è stato pubblicato il Bando FABER relativo alla realizzazione di investimenti produttivi come l'acquisto di impianti e macchinari innovativi.Le risorse disponibili sono pari a 6 milioni di euro.Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane che hanno almeno una sede operativa o un'unità locale in Lombardia.Con tale misura si finanziano interventi relativi all'acquisto e all'installazione per esempio di macchinari, impianti e attrezzature, macchine operatrici, hardware e software e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali, opere murarie connesse all'installazione dei beni materiali.L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta. L'impresa può' presentare una sola domanda.Trattasi di un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 30 mila euro con l'investimento minimo fissato in 15 mila euro.La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online a partire dalle 12 del 5 marzo 2019 fino alle 12 del 10 aprile 2019
CIRCOLARE NUM. 03/2019 DEL 31/01/2019
FATTURE DI ACQUISTO - DETRAZIONE IVA A CREDITO - TERMINILa legge di conversione del Collegato alla Finanziaria 2019 modifica l’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 e stabilisce che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con l’unica eccezione delle fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
CIRCOLARE NUM. 02/2019 DEL 23/01/2019
FATTURE ELETTRONICHE E MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLOCon D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.Le regole di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture rimangono invece invariate rispetto al passato.Le nuove disposizioni di assolvimento dell’imposta trovano applicazione sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019 .Il decreto prevede espressamente che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati che sono presenti all’interno delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul proprio sito istituzionale.Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:- mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata;- con addebito su conto corrente bancario o postale;- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto ministeriale in esame.
CIRCOLARE NUM. 01/2019 DEL 17/01/2019
Aliquote contributive e massimali ENASARCO con decorrenza 01.01.2019Anno: 2019Massimale monomandatari persone fisiche e società di persone: 37.913,00 **Massimale plurimandatari persone fisiche e società di persone: 25.275,00 **Aliquota totale: 16,50%Quota a carico del committente: 8,25%Quota a carico dell'agente: 8,25%** I massimali fino ad oggi risultano invariati rispetto al 2018. Eventuali modifiche verranno comunicate.Anno: 2019Agenti società di capitali fino a € 13.000.000,00Aliquota totale: 4,00%Quota a carico del committente: 3,00%Quota a carico dell'agente: 1,00%
CIRCOLARE NUM. 06/2018 DEL 29/06/2018
FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA CESSIONE DI CARBURANTE Slitta al 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Sopravvive fino al 31 dicembre 2018 la carta carburanti PERO’ dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata. L’articolo 1, comma 917, della legge di Bilancio (legge 205/2017) viene riscritto e ora prevede che dal 1° luglio 2018 la fattura elettronica diventi obbligatoria per:• le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori a eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;• le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.In particolare, per i carburanti la soluzione scelta implica che tutte le cessioni che avvengono tra operatori economici, ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio e la benzina per autotrazione sia come partita Iva che come consumatore finale, deve essere certificata con fatturazione elettronica.Solo dal 1° gennaio 2019 sarà necessario documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradali effettuati dai soggetti titolari di partita Iva. In effetti tali soggetti potranno continuare a documentare tali acquisti fino al 1° gennaio utilizzando la carta carburante ovvero attraverso il pagamento con mezzi tracciabili.Fino al 31 dicembre 2018, in base all’articolo 2 del Dpr 696/1996 la cessione di carburanti per autotrazione dai distributori stradali non sono soggette a certificazioni. Per tali cessioni, dunque, coloro che agiscono nell’ambito del regime d’impresa, arti e professioni, continueranno, fino al 31 dicembre 2018, a certificare l’acquisto attraverso la scheda carburanti o attraverso il pagamento con mezzi elettronici tracciabili. Quindi, si estende a tutto quest’anno l’utilizzo alternativo tra scheda carburanti e pagamento tracciabile previsto all’articolo 1 del Dpr 444/97 come modificato dal decreto 70/2011. Per le modalità di pagamento elettronico, ai fini Iva, il Dpr 444/97 prevede che la tracciabilità debba essere garantita esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973. Sul punto, però, l’articolo 1, comma 923 della legge di bilancio 2018, che opera già dal 1° luglio 2018, consente la tracciabilità anche con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati, individuati con il provvedimento delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018.Dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione sono, in base all’articolo 164 del Tuir, deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Anche a questi fini, come ha chiarito la circolare 8/E/2018 è possibile effettuare il pagamento anche con tutti gli ulteriori mezzi previsti dal provvedimento del 4 aprile.
CIRCOLARE NUM. 05/2018 DEL 26/06/2018
CON DECORRENZA 01/01/2018 SARA' VIETATO PAGARE LA RETRIBUZIONE IN CONTANTI Per effetto della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) dal 01 LUGLIO 2018 non sarà più consentito ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:-bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore-strumenti di pagamento elettronico-pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento-emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.Rientrano nel campo di applicazione della norma:-tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento del rapporto -i contratti di collaborazione coordinata e continuativa-i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri sociSono invece esclusi da tale obbligo:-i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni-i rapporti di lavoro domestico-i compensi derivanti da borse di studio-i tirocini-i rapporti autonomi di natura occasionale

Schioppa & Schioppa Studio Associato

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